Con l’ultima legge di bilancio, la legge 234/2021, è stato introdotto un nuovo bonus fiscale che si aggiunge a quelli che già conoscevamo. Si tratta del Bonus Barriere Architettoniche, che garantisce una detrazione del 75% in cinque anni delle spese per la realizzazione di opere che agevolino gli spostamenti delle persone affette da disabilità.
In pratica, la legge permette di recuperare tre quarti dei costi sostenuti per realizzare opere che superino o eliminino le barriere architettoniche, tra cui ascensori, piattaforme elevatrici (miniascensori) o montascale. In caso sia necessario sostituire vecchi impianti, il bonus si applica anche alle spese di smaltimento e bonifica dei materiali dell’impianto sostituito.
La detrazione non è riservata solo alle persone con disabilità, ma ne possono usufruire tutti, dato che il fine ultimo è quello di rendere ogni edificio pienamente accessibile.
ATTENZIONE: le recenti difficoltà a cedere il credito a numerosi istituti bancari, unite agli attuali problemi di approvvigionamento delle materie prime, ci costringono sospendere temporaneamente l’accettazione di lavori con cessione del credito tramite sconto in fattura relativo al bonus Barriere Architettoniche.
I requisiti per accedere al bonus barriere architettoniche
L’agevolazione è valida solo quando si tratta di lavori da eseguire in edifici già esistenti, quindi iscritti al catasto o per i quali è stata fatta richiesta di accatastamento. Gli immobili di nuova costruzione non possono usufruirne.
Il nuovo impianto, inoltre, deve rispettare i requisiti del decreto dei lavori pubblici 236/1989, quindi prevedere determinate misure e proporzioni, oltre che garantire che dal piano strada sia servito ogni appartamento o ufficio coinvolto, senza la presenza di gradini.
Occorre però approfittarne subito: per portare in detrazione i lavori, la legge impone che siano ultimati entro il 31 dicembre 2022. I tempi sono quindi estremamente ristretti, se si considera che per installare un ascensore o una piattaforma elevatrice servono alcuni mesi tra progettazione e realizzazione.
Come funziona il recupero fiscale
Il recupero si spalma in cinque anni, se sfruttato in dichiarazione dei redditi (sia per soggetti IRPEF che IRES), ma è consentito anche cedere il credito fiscale ad altri soggetti oppure farsi scontare la somma direttamente dalla fattura rilasciata da chi ha eseguito gli interventi.
In caso di richiesta di cessione del credito, gli interessi rimangono a carico del committente e non possono essere portati in detrazione. Per quanto riguarda il visto di Conformità e l’asseverazione da parte del tecnico, esso dovranno essere fatturati a parte, ma potranno comunque essere portati in detrazione.
L’importo complessivo della detrazione ha dei limiti massimi:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti e con accesso autonomo all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro per ogni unità immobiliare degli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro per ogni unità immobiliare degli edifici composti da oltre otto unità immobiliari.
Altre agevolazioni per le barriere architettoniche
Ci sono già altre misure attive per incentivare l’eliminazione degli ostacoli alla libera mobilità, interna o esterna, di tutti, compreso chi è affetto da disabilità grave. Infatti, al bonus 75% per le barriere architettoniche si aggiungono:
- Il bonus Ristrutturazioni, che consente una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino a fine 2024,su un importo massimo di 96.000 euro.
- Il Superbonus 110%, per il quale l’abbattimento delle barriere architettoniche figura tra i lavori “trainati”. Per saperne di più su questa agevolazione, leggi il nostro articolo qui.
Insomma, il periodo particolare che stiamo vivendo ci mette davanti a opportunità molto interessanti, assolutamente da sfruttare finché esse sono disponibili.
Se vuoi approfondire la questione, chiamaci allo 071-9162110 o scrivi a info@mbb-ascensori.it.